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Liste d'attesa Pet-Tac troppo lunghe: obbligatorio il rimborso

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Leccesette
Codacons informa i cittadini che è stato nuovamente sancito il diritto inviolabile alla cura in tempi brevi: in caso di diniego i cittadini possono rivolgersi allo sportello dell'associazione. Nuova sentenza del Tribunale di Lecce in favore dei cittadini penalizzati dalle lunghe liste d'attesa per gli esami di Tac-Pet. É stato difatti nuovamente respinto l’appello della Regione Puglia sul diniego di rimborso per l’esame Pet-Tac. La notizia arriva da Codacons, che così commenta: “Questa è solo l’ultima di innumerevoli vittorie dei malati oncologici contro la Regione Puglia nel caso PET TAC, ma la sentenza del Tribunale di Lecce, emessa dal giudice dottoressa Capone, si inserisce in un contesto - quello delle liste d’attesa - che la riconsegna all’attualità”. Il Tribunale ha difatti riconosciuto la fondatezza della richiesta di rimborso evidenziando che “il giudice di prime cure ha determinato la regola equitativa del caso concreto, tenendo conto dei principi costituzionali operanti in materia, oltre che della disposizione di cui all’art. 3 L. 595/1985 e preoccupandosi di accertare – tramite le prove orali assunte – l’urgenza dell’espletamento dell’esame per cui è causa e l’impossibilità di effettuarlo in tempi brevi presso strutture pubbliche”. Detto in altri termini, significa che, nei casi di urgenza dell’esame e di tempi di attesa lunghi, il paziente ha diritto ad eseguire l’esame presso strutture private e di chiederne poi il rimborso. Un principio applicabile a qualsiasi tipo di esame, intervento o terapia che la struttura pubblica non è in grado di eseguire entro un lasso di tempo compatibile con l’urgenza dettata dalla particolare patologia, e dunque anche all’esame TAC di cui si discute in questi giorni. Il Codacons di Lecce invita pertanto tutti i malati che si dovessero veder rifiutare l’esecuzione di un esame urgente in tempi brevi, a far presente che sono titolari di un diritto intangibile e, in caso di ulteriore diniego, a rivolgersi presso lo sportello dell’associazione che provvederà a tutelarne il diritto alla salute.

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