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La banca nasconde i rischi delle obbligazioni Parmalat: costretta a risarcire il cliente

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Leccesette
È stata giudicata illegittima la condotta della Bcc, che ha fatto sottoscrivere ad un investitore le obbligazioni, senza avvertirlo del rischio dell’investimento. È stata giudicata illegittima la condotta della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto che ha fatto sottoscrivere ad un investitore le obbligazioni Parmalat, senza le dovute informazioni sul rischio dell’investimento: a stabilirlo la Seconda sezione civile del Tribunale di Lecce che, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Luigi Quinto, legale dell’investitore, ha condannato la Banca a risarcire al privato la totalità del capitale versato per l’acquisto delle obbligazioni Parmalat. Il Tribunale ha rilevato che la Banca di Credito Cooperativo, in qualità di intermediario finanziario particolarmente qualificato, avrebbe dovuto trasmettere al cliente investitore informazioni dettagliate in ordine alle caratteristiche dell’operazione finanziaria che si accingeva a compiere, informandolo, in particolare, dell’elevato profilo di rischio connesso agli acquisti obbligazionari Parmalat. Il Tribunale, quindi, ha ritenuto che la violazione dei doveri di informazione e di adeguata valutazione del rischio dell’investimento siano imputabili direttamente a responsabilità dell’Istituto bancario, condannandolo, pertanto, a risarcire il privato investitore del danno corrispondente alla perdita del capitale investito. Si tratta per l’avvocato Quinto di una sentenza di grande attualità che “afferma un principio applicabile anche alle recenti vicende che hanno coinvolto tre Banche a livello nazionale e che attiene al riconoscimento di una responsabilità diretta degli intermediari nella vendita di prodotti finanziari considerati a rischio”. In buona sostanza, “viene  ribadito – conferma - il diritto degli investitori, secondo i principi stabiliti dal Tribunale di Lecce, ad essere adeguatamente informati sul grado di rischio dell’investimento e viene contestualmente censurata la condotta bancaria inosservante dei principi stabiliti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e dal regolamento Consob”.  

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