
Il comando di polizia locale interviene sulla vicenda degli avvisi di pagamento recapitati ai cittadini: “Stiamo avvisando per tempo gli utenti per evitare che gli avvisi di pagamento vengano iscritti a ruolo”. “Nessuna vessazione da parte della polizia locale”. A poche ore dal polverone sollevato per le lettere fatte recapitare in questi giorni all'indirizzo di numerosi utenti per la riscossione di multe, arriva la precisazione del comando di polizia municipale: “Le lettere non fanno riferimento ad una riscossione di vecchie multe - come viene riportato in alcuni articoli giornalistici - bensì ad avvisi di pagamento riferiti a verbali già elevati nell'anno 2013. Parliamo, dunque, di multe mai pagate dai diretti interessati: prima che venissero iscritte a ruolo, con un aggravio di ulteriori spese per i cittadini, la Polizia Locale di Lecce ha provveduto ad avvisare per tempo i contribuenti. Pertanto, non si tratta di una vessazione nei confronti dei cittadini. Al contrario è un servizio in più offerto agli utenti dalla Polizia Locale anche perché sono già scaduti tutti i termini per un eventuale impugnazione da parte dei diretti interessati”. A sollevare la questione era stato il Codacons, che aveva fortemente stigmatizzato l’atteggiamento della polizia locale. Il legale dell’associazione Piero Mongelli aveva difatti evidenziato come la pioggia di notifiche riguardasse vecchie multe, del biennio 2013-2014, spesso con richieste di integrazione per sanzioni già saldate tramite bonifico bancario entro il quinto giorno dalla notifica, ma come nelle stesse venisse indicata non la data del versamento, bensì a quella dell’accredito. Proprio su quest’ultimo punto, precisa la polizia municipale: “Quanto alla questione del 5° e del 60° giorno (termini perentori previsti dall'articolo 2o2 del Codice della Strada per i pagamenti delle multe effettuai in ritardo) è necessario sottolineare il fatto che si tratta di termini perentori di pagamento oltre i quali scattano le relative sanzioni. E' il caso di rimarcare che alcuni di questi preavvisi contengono ricevute relative a pagamenti effettuati in ritardo tramite bonifico bancario". "E' necessario precisare che" aggiungono "così come stabilisce la normativa vigente (circolare del Ministero dell'Interno n. 300/a/124/15/127/34 del 12 gennaio 2015 – ‘diversamente dal pagamento in conto corrente postale, che ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito, nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con strumenti di pagamento elettronico, l'effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell'importo sul conto del destinatario, ossia dell'organo di Polizia stradale’. Pertanto, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero dell'Interno, “la data di valuta del pagamento effettuato con bonifico bancario, deve ricadere entro il termine perentorio previsto dall'articolo 202 del Codice della Strada”.