Un imprenditore si era opposto al diniego arrivato dal Comune di Porto Cesareo. Il Tar boccia il progetto del grande parcheggio privato proposto da un imprenditore nella zona del bacino Tamari a ridosso della fascia costiera di Porto Cesareo. L’imprenditore aveva richiesto la sospensiva contro il provvedimento comunale che aveva bocciato il progetto ma i giudici amministrativi hanno condiviso le tesi difensive dei legali del Comune, Pietro e Antonio Quinto sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione e la sostanziale incompatibilità dell’opera rispetto alla disciplina urbanistica della zona. Il progetto prevedeva la realizzazione di un intervento di oltre 300 posti auto in una zona classificata come agricola nel nuovo PUG. L’Ufficio Tecnico comunale si era espresso negativamente evidenziando l’impossibilità di trasformare quell’area per la quale vi è una normativa preordinata proprio alla conservazione del carattere rurale e aveva escluso possibili deroghe al piano. L’interessato aveva quindi proposto ricorso al TAR Lecce sostenendo che, contrariamente a quanto opposto dal Comune, nelle zone agricole sarebbe consentita anche la realizzazione di attività imprenditoriali di parcheggio, e ciò in forza di una specifica previsione che permette persino l’attuazione di infrastrutture viarie. Il TAR, accogliendo le eccezioni difensive degli avvocati Quinto, ha però stabilito che la pretesa del privato è infondata perché lo scopo del PUG è in realtà quello di creare un’area a prevalente funzione agricola da rafforzare e tutelare. “Si tratta di una decisione di particolare interesse – ha commentato il difensore dell’Amministrazione – perché pone dei punti fermi in ordine alla lettura dei piani urbanistici di recente approvazione, chiarendo che la zona agricola sottende un obiettivo di sostanziale tutela per aree caratterizzate da particolare sensibilità, sicché non è immaginabile l’attuazione di attività di natura commerciale destinate ad alterare obiettivamente l’equilibrio territoriale. Senza considerare che allorquando, nell’esercizio dell’attività di pianificazione, il Comune individua al suo interno varie aree da destinare a parcheggi di ampia capienza, dislocandole ordinatamente sul territorio, si verificherebbe una vera e propria distorsione della disciplina urbanistica se si permettesse l’allocazione di tali attività in aree diverse da quelle espressamente tipizzate a tal fine”.
Un imprenditore si era opposto al diniego arrivato dal Comune di Porto Cesareo. Il Tar boccia il progetto del grande parcheggio privato proposto da un imprenditore nella zona del bacino Tamari a ridosso della fascia costiera di Porto Cesareo. L’imprenditore aveva richiesto la sospensiva contro il provvedimento comunale che aveva bocciato il progetto ma i giudici amministrativi hanno condiviso le tesi difensive dei legali del Comune, Pietro e Antonio Quinto sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione e la sostanziale incompatibilità dell’opera rispetto alla disciplina urbanistica della zona. Il progetto prevedeva la realizzazione di un intervento di oltre 300 posti auto in una zona classificata come agricola nel nuovo PUG. L’Ufficio Tecnico comunale si era espresso negativamente evidenziando l’impossibilità di trasformare quell’area per la quale vi è una normativa preordinata proprio alla conservazione del carattere rurale e aveva escluso possibili deroghe al piano. L’interessato aveva quindi proposto ricorso al TAR Lecce sostenendo che, contrariamente a quanto opposto dal Comune, nelle zone agricole sarebbe consentita anche la realizzazione di attività imprenditoriali di parcheggio, e ciò in forza di una specifica previsione che permette persino l’attuazione di infrastrutture viarie. Il TAR, accogliendo le eccezioni difensive degli avvocati Quinto, ha però stabilito che la pretesa del privato è infondata perché lo scopo del PUG è in realtà quello di creare un’area a prevalente funzione agricola da rafforzare e tutelare. “Si tratta di una decisione di particolare interesse – ha commentato il difensore dell’Amministrazione – perché pone dei punti fermi in ordine alla lettura dei piani urbanistici di recente approvazione, chiarendo che la zona agricola sottende un obiettivo di sostanziale tutela per aree caratterizzate da particolare sensibilità, sicché non è immaginabile l’attuazione di attività di natura commerciale destinate ad alterare obiettivamente l’equilibrio territoriale. Senza considerare che allorquando, nell’esercizio dell’attività di pianificazione, il Comune individua al suo interno varie aree da destinare a parcheggi di ampia capienza, dislocandole ordinatamente sul territorio, si verificherebbe una vera e propria distorsione della disciplina urbanistica se si permettesse l’allocazione di tali attività in aree diverse da quelle espressamente tipizzate a tal fine”.