Annullata la sanzione dell’ammenda. Anche in primo grado la società giallorossa aveva vinto. Respinto anche in appello il ricorso della Casertana. “La seconda sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale -si legge- riguardo ai ricorsi di Casertana e Lecce avversi le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara tra le due squadre del 30 gennaio scorso riuniti preliminarmente gli stessi ha così deciso: Respinto quello proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. e, per l’effetto, omologato il risultato acquisito sul campo; Accolto il ricorso dell’U.S. Lecce S.p.A. e annullata la sanzione dell’ammenda. Dispone infine addebitarsi la tassa reclamo versata dalla società Casertana F.C. S.r.l.; restituirsi quella versata dalla società U.S. Lecce S.p.A”. Fonte: Tuttolegapro
Annullata la sanzione dell’ammenda. Anche in primo grado la società giallorossa aveva vinto. Respinto anche in appello il ricorso della Casertana. “La seconda sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale -si legge- riguardo ai ricorsi di Casertana e Lecce avversi le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara tra le due squadre del 30 gennaio scorso riuniti preliminarmente gli stessi ha così deciso: Respinto quello proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. e, per l’effetto, omologato il risultato acquisito sul campo; Accolto il ricorso dell’U.S. Lecce S.p.A. e annullata la sanzione dell’ammenda. Dispone infine addebitarsi la tassa reclamo versata dalla società Casertana F.C. S.r.l.; restituirsi quella versata dalla società U.S. Lecce S.p.A”. Fonte: Tuttolegapro