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Tar accoglie ricorso Monteco: due comuni costretti a pagare 2 milioni di euro per i servizi

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Leccesette
Il Comune di Tricase e quello di Castrignano del Capo dovranno corrispondere due milioni di euro circa a titolo di revisione e adeguamento dei canoni per i servizi integrati di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani. Il Comune di Tricase e quello di Castrignano del Capo dovranno corrispondere due milioni di euro circa alla Monteco s.r.l. a titolo di revisione ed adeguamento dei canoni per i servizi integrati di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani. A stabilirlo è stato il Tar Lecce con le sentenze n. 77 e 78 del 12 gennaio 2016, che accolgono due ricorsi presentati dalla ditta, con i propri legali, Francesco Cantobelli ed Alessandro Rosato. La Monteco s.r.l., che sin dal luglio 2008 svolge il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani per i due Comuni (in virtù di contratto stipulato con la soppressa Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del bacino Le/3 Ato Le/3), aveva più volte richiesto agli stessi il pagamento di quanto maturato sia a titolo di revisione canoni che di adeguamento degli stessi a seguito dei maggiori costi sostenuti in questi anni dalla società, anche a causa del forte incremento della quantità dei rifiuti smaltiti rispetto a quella prevista in contratto. La società aveva inoltre più volte richiesto quanto dovutole a causa di una errata quantificazione del canone generata da un non corretto scorporo degli oneri di smaltimento, operato dalla stazione appaltante Consorzio Ato Le/3, quando la stessa aveva stabilito di porre a suo diretto carico gli oneri, inizialmente invece compresi nel canone del servizio e quindi direttamente versati dalla Monteco alla stazione di trasferenza dei rifiuti. Le richieste erano rimaste completamente: per questo, la Monteco si era rivolta al Tar, che ha riconosciuto la parziale fondatezza, condannando il Comune di Tricase (sentenza 78/2016) ed il Comune di Castrignano (sentenza 77/2016) al pagamento delle relative somme. Le sentenze fanno luce sulla querelle relativa al riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo e quello ordinario nelle controversie che riguardano la complessiva azione del ciclo di gestione dei rifiuti affermando che, in virtù di quanto disposto dall’art. 133, primo comma, lett. p) del codice del processo amministrativo, anche quelle aventi ad oggetto diritti soggettivi, quali quelli meramente patrimoniali, qualora non estranee alla erogazione del servizio debbano essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.                                                                                                                                                                                                

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